Statuto dell’Associazione “Società carnevalesca I GUFI”

 

Articolo 1 – Denominazione – Sede – Durata – Esercizio

Con la denominazione di “Società carnevalesca I GUFI” viene costituita un’associazione ai sensi dell’art. 36 e seg. del Codice Civile, con sede presso il Bar-Gelateria “Erio”, Via G. Bruno, 4 - S. Giovanni in Persiceto (BO), e di durata illimitata.    

L’esercizio sociale inizia il 1°Aprile e termina il 31 Marzo dell’anno seguente.

Articolo 2 – Finalità

Finalità primaria dell’associazione è l’allestimento di carri allegorici in occasione del carnevale persicetano o di altre manifestazioni carnevalesche, e la partecipazione con il nome dell’associazione medesima a qualsiasi ulteriore manifestazione. Per il raggiungimento di tali finalità i soci presteranno la loro opera personalmente, senza retribuzione e provvederanno, paritariamente, a sostenere le spese necessarie all’allestimento dei carri allegorici.  L’associazione non ha fini di lucro.  

Articolo 3 – Soci 

a)     Requisiti per l’ammissione

Ogni persona, cittadino italiano, di ambo i sessi e che goda dei diritti civili e politici, potrà divenire socio dell’associazione.

b)     Modalità per l’ammissione

La domanda va presentata al Presidente dell’associazione, e verrà sottoposta al Consiglio per l’accettazione. Per i soci minorenni all’atto della domanda, la stessa dovrà essere presentata da chi ne ha la potestà genitoriale. L’accettazione della ammissione all’associazione viene presa dal consiglio e viene comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di mancata ammissione, è fatto obbligo al Consiglio di motivare la decisione, e l’associazione si impegna a restituire eventuali quote sociali o versamenti volontari effettuati nel frattempo. Il socio non ammesso ha il diritto di ricorrere alla assemblea dei soci, richiedendo l’ammissione all’associazione.   

c)     Doveri del socio

Il socio si impegna a prestare la propria attività per l’allestimento dei carri allegorici, senza alcun compenso e senza alcuna pretesa di qualsiasi natura. Il socio si impegna altresì a versare quanto richiesto dall’associazione, a copertura delle spese sostenute per l’allestimento dei carri allegorici.

d)     Dimissioni – Decadenza – Radiazione del socio

Le dimissioni vanno indirizzate al Presidente dell’associazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio sociale e diventano operanti dell’esercizio sociale successivo, non prima di aver adempiuto agli obblighi sociali.

Il socio potrà essere dichiarato decaduto nei seguenti casi :

-        se non partecipa attivamente al raggiungimento delle finalità dell’associazione

-        se non effettua il pagamento di quanto richiesto dall’associazione, a copertura delle spese necessarie al raggiungimento delle finalità dell’associazione. Qualsiasi somma versata alla associazione, a qualsiasi titolo, non potrà essere né rimborsata, né rivalutata.

-        se interdetto o inabilitato o condannato per reati non colposi.

Il socio potrà essere radiato nei seguenti casi :

-        se si comporta in modo contrario o incompatibile con le finalità dell’associazione.

-        se riporta condanna penale per delitto doloso

La radiazione viene decisa dal Consiglio, con la maggioranza dei suoi componenti. Il socio radiato ha il diritto di  rivolgersi in appello direttamente all’assemblea dei soci, richiedendo la non radiazione. In caso di conferma del provvedimento di radiazione del socio da parte dell’assemblea, il socio potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria.  

Il socio dimesso, decaduto o radiato perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

e)     Trasmissione della qualifica di socio

La qualifica di socio è strettamente personale e non trasmissibile a eredi o terzi, per nessun motivo.  

Articolo 4 – Organi Sociali : Assemblea dei soci – Consiglio  

L’assemblea dei soci viene convocata annualmente, entro 60 giorni dal termine dell’esercizio sociale, tramite convocazione affissa presso la sede sociale, da esporre almeno 15 giorni prima della convocazione. Ogni socio può partecipare all’assemblea e ha diritto di parola.  

All’assemblea dei soci viene presentato il rendiconto economico e patrimoniale dell’associazione, e un resoconto delle iniziative intraprese. Ogni socio può liberamente proporre ulteriori iniziative per il raggiungimento delle finalità dell’associazione, sottoponendo le proprie proposte all’assemblea e/o al “Consiglio”. 

L’assemblea dei soci prende visione del rendiconto economico e di quanto presentato dal Consiglio.

L’assemblea può inoltre disporre delle eventuali ammissioni all’associazione dei soci non ammessi che facciano ricorso, e dei ricorsi contro il provvedimento di radiazione disposto dal Consiglio.

Ogni due anni, mediante votazione a scrutinio segreto di tutti i soci aventi diritto, l’assemblea dei soci elegge il “Consiglio” dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse votazioni per procura o delega. Ogni socio può candidarsi ed essere eletto consigliere, senza alcuna differenza tra i soci.

I soci che desiderano candidarsi alla carica di consigliere potranno proporsi all’assemblea dei soci mediante comunicazione diretta durante l’assemblea. Il “Consiglio” è formato da 13 componenti : 12 consiglieri sono eletti  direttamente dall’assemblea dei soci e diventa consigliere chi riceve il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede a sorteggio tra i candidati in parità.

Il Consiglio, alla prima riunione, eleggerà al suo interno il Presidente e il Vice-presidente dell’associazione, che resteranno in carica per la durata del Consiglio stesso.

Il Consiglio provvede inoltre a nominare il 13° componente, avente la funzione di Cassiere, il cui compito è la tenuta della fondo cassa sociale, e del resoconto al termine dell’esercizio.   

Il Consiglio è l’organo esecutivo e può assumere tutte le decisioni sull’attività dell’associazione, quali il reperimento di risorse, l’ammontare quota associativa, la nomina del progettista e accettazione del progetto, le partecipazioni alle varie iniziative, l’acquisto dei materiali e attrezzature, la manutenzione della casa/cantiere, l’organizzazione del pranzo sociale, e qualsiasi altra attività inerente al raggiungimento della finalità dell’associazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri, e le delibere avvengono a maggioranza dei presenti, salvo ove disposto diversamente.      

La rappresentanza dell’associazione, anche in giudizio, spetta al Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono essere convocate dal Presidente o dal Vice-Presidente o Cassiere o da almeno quattro consiglieri, mediante affissione di convocazione presso la sede sociale, con almeno sette giorni di preavviso. 

Il Consiglio resta in carica per due esercizi, o fino a quando una petizione presentata da almeno trenta soci, non ne chieda la destituzione.  

Presidente, Vice-presidente, Cassiere e Consiglieri sono rieleggibili.  

Articolo 5 – Responsabilità

Il socio opera sotto la propria responsabilità.

L’associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o sinistri che potessero occorrere al socio, a valere per il singolo socio e in cause tentate dai propri eredi.

L’ammissione a socio comporta l’accettazione del presente statuto, con le clausole limitative in esso contenute che devono intendersi espressamente accettate.  

Articolo 6 – Patrimonio Sociale – Gestione economica

Per patrimonio sociale si intende i materiali e le attrezzature che sono state acquistate dall’associazione, e che potranno essere utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell’associazione. Il patrimonio sociale è indivisibile.

Eventuali avanzi di gestione risultanti dalla resoconto al termine d’esercizio, dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti nella realizzazione del carro allegorico successivo o di altre attività istituzionali. E’ espressamente vietata la ripartizione tra i soci di eventuali proventi  o residui di gestione, anche in forma indiretta o differita. 

Articolo 7- Disposizioni varie

Il presente statuto sostituisce ed annulla il precedente statuto del 20 Febbraio 2008 che si riferiva allo statuto 3/3/1970, data dalla quale si intende tuttavia far risalire l’origine de “I GUFI” 

Modifiche del presente statuto potranno essere solo deliberate dal Consiglio, mediante delibera a votazione, con la presenza di almeno quattro quinti dei consiglieri e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Lo scioglimento dell’associazione potrà essere deliberato solo dall’assemblea dei soci, mediante delibera a votazione, con la maggioranza di tutti gli associati. 

Nel caso di scioglimento dell’associazione, l’intero patrimonio sociale verrà messo a disposizione di chi vorrà allestire un carro allegorico, partecipando ai corsi mascherati sotto il nome de  “I GUFI”, continuando di fatto l’esistenza della associazione stessa. In caso di impossibilità della continuazione della associazione o dell’impossibilità di perseguire i fini sociali, e quindi procedendo alla liquidazione dell’associazione, l’intero patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre associazioni a fini di utilità sociale, scelte dal Consiglio tra una rosa di associazioni proposte dal Consiglio stesso o da qualsiasi socio.      

La collaborazione di tutti i soci è calorosamente accolta e auspicata da chi, per tanti anni, ha lavorato con impegno, capacità e sacrificio, per far sì che l’associazione carnevalesca “I GUFI”, oltre che essere ineguagliabili in tutte le manifestazioni, sia anche GRANDE.

 

S. Giovanni in Persiceto, 5 Maggio 2010