Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, così come modificato dal D.Lgs 3 Agosto 2018, una Associazione di Promozione Sociale denominata "Società Carnevalesca I GUFI - APS". L'Associazione ha la sede legale a Sant'Agata Bolognese (BO). La variazione di sede all'interno dello stesso comune non comporta variazione statuaria, e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Ordinaria.
La durata dell'Associazione è illimitata.



Art. 2 – Finalità, Obiettivi e Attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività d'interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.177, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 Agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, e ha come finalità primaria la valorizzazione e la tutela delle tradizioni locali in particolare l'allestimento di carri allegorici in occasione del carnevale persicetano o di altre manifestazioni carnevalesche, e la partecipazione con il nome dell' Associazione medesima a qualsiasi ulteriore manifestazione. Per il raggiungimento di tali finalità i soci presteranno la loro opera personalmente, senza retribuzione e provvederanno, paritariamente, a sostenere le spese necessarie all'allestimento dei cari allegorici, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati ispirandosi a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nel'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
1) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione e a favorire il suo sviluppo;
2) dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali;
3) svolgere qualunque attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
4) attuare propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di enti pubblici e privati.
L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.



Art. 3 – Membri dell'Associazione

Può diventare membro dell'Associazione, a seguire denominato "socio", qualunque persona fisica, persona giuridica o Ente non avente scopo di lucro o economico che si riconosca nel presente Statuto e che decida di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. L'ammissione a socio comporta l'accettazione del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni, con le clausole limitative in esso contenute che devono intendersi espressamente accettate. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alle necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone. Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente. Il numero dei soci è illimitato.



Art. 4 – Domanda Soci

Per essere ammessi a socio, il diretto interessato dovrà presentare domanda all'Organo Amministrativo, qui di seguito denominato "Consiglio Direttivo" (vedi art. 17), menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, l'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di domanda presentata da minori di età, essa dovrà essere controfirmata dall' esercente la potestà. Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.



Art. 5 – Ammissione Soci

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. L'eventuale reiezione della domanda deve sempre essere motivata e comunicata in forma scritta. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento al Presidente, e sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. I Consiglio direttivo cura l'annotazione degli aderenti sul Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con rilascio contestuale della tessera associativa.



Art. 6 – Diritti dei Soci

I soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione stessa;
- a frequentare i locali sede dell'Associazione;
- a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; in particolare in merito all'approvazione del Bilancio, all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- se maggiorenni, a eleggere ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali obbligatori e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione. La richiesta dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo in forma scritta. Il Consiglio Direttivo dovrà consentirne la visione entro 15 giorni dalla richiesta, presso la sede sociale. Non è consentito ottenerne copia, per motivi di privacy.



Art. 7 – Doveri dei Soci

I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività. La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile o rimborsabile né rivalutabile;
- a prestare la propria attività per l'allestimento dei carri allegorici e per le altre attività dell'Associazione, senza alcun compenso e senza alcuna pretesa di qualsiasi natura;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.
Il socio opera sotto la propria responsabilità. L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o sinistri che potessero occorrere al socio, a valere per il singolo socio e in cause tentate dai propri eredi.



Art. 8 – Rescissione - Dimissione - Esclusione Soci

La qualifica di socio si perde per:
- decesso qualora si tratti persona fisica;
- messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita a un soggetto diverso dalla persona fisica;
- recesso. Il recesso deve essere comunicato per iscritto all'Associazione. II Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile;
- mancato pagamento della quota sociale annuale; il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito per la corresponsione, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati;
- dimissione. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto dall'iscrizione sul Libro dei Soci;
- esclusione.
I soci sono esclusi con delibera del Consiglio Direttivo da comunicarsi mediante lettera raccomandata, per i seguenti motivi:
- Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
- quando in qualunque modo arrechino o possano arrecare gravi danni anche morali all'Associazione;
- se interdetto o inabilitato o condannato per reati non colposi.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Ogni provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea Ordinaria che verrà convocata. A tale Assemblea dovrà essere invitato il socio escluso col quale si procederà in contraddittorio a una disamina degli addebiti che hanno portato all'esclusione. Fino alla data di svolgimento dell' Assemblea, il provvedimento di espulsione si intende sospeso.
I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.
Qualora i familiari dei soci deceduti desiderino continuare a versare la quota associativa a nome del socio defunto, è consentita l'emissione di una tessera "ad memoriam" allo scopo di mantenere vivo il ricordo del socio deceduto. La tessera "ad memoriam" non consente agli eredi il diritto di voto alle Assemblee né il socio "ad memoriam" viene considerato nel calcolo per il raggiungimento dei quorum delle Assemblee.



Art. 9 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta, per il tramite dell'Associazione, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



Art. 10 – Risorse Economiche e Fondo Comune

L''Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli Associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, d'istituzioni o di enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, compresa la somministrazione di cibi e bevande svolta saltuariamente in occasione di feste e sagre paesane, attività svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli d'intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi; ecc. ecc.;
i) altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione di promozione sociale e ammesse ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Il Fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.



Art. 11 – Bilancio dell'Associazione

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 Aprile e termina il 31 Marzo di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Bilancio. Il Bilancio deve essere approvato dall' Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio si compone del rendiconto economico, patrimoniale e di una relazione di accompagnamento nella quale il Consiglio Direttivo dà menzione delle attività svolte dall'Associazione.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne prevede l'approvazione all' ordine del giorno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.



Art. 12 - Organi Sociali

Sono organi sociali:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Cassiere.
L'elezione degli Organi Sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Art. 13 - Assemblee

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Le convocazioni dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi la chiusura dell'esercizio per l'approvazione del Bilancio.
L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta che il Presidente dell'Associazione o almeno tre membri del Consiglio Direttivo lo reputino necessario con richiesta motivata e l'indicazione degli argomenti da trattare. L'Assemblea può essere convocata anche da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta.
Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno della prima ed eventualmente della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno rispetto alla prima convocazione.
Nelle Assemblee il diritto di voto spetta agli Associati in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto a un voto secondo il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe.



Art. 14 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, nonché su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria.
In particolare sono compiti riservati all'Assemblea Ordinaria:
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvare gli eventuali regolamenti;
- esprimersi in merito all'esclusione dei Soci;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e/o proposte del Consiglio direttivo.
In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti un terzo più uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.



Art. 15 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione. In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente con il voto di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sulle modificazioni statutarie è regolarmente costituita quando siano presenti un quarto più uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente con il voto di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
L'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.



Art. 16 - Delibere Assemblee

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea. Le deliberazioni dovranno essere riportate su un libro verbali a cura di un Segretario la cui nomina spetta all'Assemblea, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei Soci. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.



Art. 17 - Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle deliberazioni assunte assemblearmente.
II ConsigLio Direttivo è composto da 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci che ne hanno diritto. II Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Cassiere e fissa gli incarichi degli altri Consiglieri o Soci in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.



Art. 18 - Convocazione Consiglio

II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, e in assenza, dal Vice Presidente o dal membro anziano. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Cassiere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



Art. 19 - Doveri Consiglio

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri per la gestione della stessa. A tal fine il Consiglio Direttivo deve, a titolo esemplificativo:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- compila i progetti per l'impiego dei fondi raccolti;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione, ivi compreso la nomina d'incarichi a soci per specifici incarichi necessari al buon funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvedere al coordinamento delle stesse.



Art. 20 - Consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia Ordinarie che Straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. II Consigliere cosi nominato resterà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo, medianti elezioni come da art. 17.



Art. 21 - Presidente, Vice Presidente

Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma sociale pertanto rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, e coordinare l'attività dell'Associazione con criteri d'iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Il Presidente può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso entro 10 giorni.
In caso di assenza o d'impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.



Art. 22 - Cassiere

Il Cassiere è responsabile della gestione amministrativa del'Associazione, cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili. Il Cassiere predispone il bilancio che il consiglio direttivo sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione. Il Cassiere redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione sul libro dei Verbali del Consiglio Direttivo. Per queste funzioni, il Cassiere può essere supportato da altri consiglieri o soci previa apposita disposizione del Consiglio.



Art. 23 - Rieleggibilità Cariche

Presidente, Vice Presidente e Cassiere sono rieleggibili.



Art. 24 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi d'indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, nominato dal Sindaco del Comune in cui ha sede l'Associazione. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo sulla controversia, decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.



Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa solo con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 15.
La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento nominerà un liquidatore scelto anche tra i non soci.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
È esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.



Art. 26 - Pubblicità e Trasparenza

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.



Art. 27 - Norme Transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo RUNTS verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statuarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore, debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.



Art. 28 - Disposizione Finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civili e altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto sostituisce e annulla il precedente Statuto del 23 Aprile 2013 che fa riferimento al primo Statuto del 3/3/1970, data dalla quale risale l'origine de "I GUFI". La collaborazione di tutti i soci è calorosamente accolta e auspicata da chi, per tanti anni, ha lavorato con impegno, capacità e sacrificio per far sì che la società carnevalesca "I GUFI", oltre che essere ineguagliabile in tutte le manifestazioni, sia anche GRANDE.



Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 11 Novembre 2022 a S.Agata Bolognese, Via Fiorini 4 c/o "Casa Gufi".